Covid-19. Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi positivi e dei contatti stretti
02/01/2023
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Coronavirus
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Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi positivi e dei contatti stretti dal 1° gennaio 2023.
Positivo asintomatico (uscita isolamento senza tampone)
Per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che non presentano comunque sintomi da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del test antigenico o molecolare.
Positivo asintomatico (uscita isolamento con tampone)
Per i casi che sono sempre stati asintomatici l’isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni qualora un test antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria/farmacia risulti negativo.
Obblighi a fine isolamento (in entrambi i casi)
È obbligatorio, a termine dell’isolamento, l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10° giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.
Contatti stretti (autosorveglianza)
A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi è applicato il regime dell’autosorveglianza, durante il quale è obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al 5° giorno (non più 10°) successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare.
Autosorveglianza operatori sanitari
Gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al 5° giorno dall’ultimo contatto con un caso confermato.
Utilizzo della mascherina (fino al 30 aprile 2023)
Dove sono obbligatorie?
È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, utenti e visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese:
- le strutture di ospitalità e lungodegenza;
- le residenze sanitarie assistenziali;
- gli hospice;
- le strutture riabilitative;
- le strutture residenziali per anziani (anche non autosufficienti);
- tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (centri di riabilitazione e di lungodegenza post-acuzie).
Anche nei casi sopraelencati, non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
- i bambini di età inferiore ai 6 anni;
- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;
- le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.
Dove non è più obbligatorio l'uso della mascherina?
- Trasporti pubblici: mezzi a breve e lunga percorrenza (bus locali, ncc e linea, tram, metropolitane, treni, navi, traghetti, funivie, voli nazionali e internazionali).
- Musei e mostre.
- Cinema, teatri e sport.
- Palestre e piscine.
- Alberghi.
- Scuola.
- Bar e Ristoranti.
- Negozi.
- Supermercati.
- Negozi.
- Centri commerciali.
- Servizi alla persona (centri estetici, parrucchieri ecc.).
- Parchi divertimento.
- Convegni, congressi, fiere, sagre.
- Sale da ballo, discoteche.
- Corsi di formazione.
Dove rimane fortemente raccomandato l'uso della mascherina?
Nei luoghi di lavoro e uffici al chiuso condivisi da più persone o aperti al pubblico ove non sia possibile il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.
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