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Covid-19. Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi positivi e dei contatti stretti

02/01/2023  - 108 letture     Coronavirus

Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi positivi e dei contatti stretti dal 1° gennaio 2023.

Positivo asintomatico (uscita isolamento senza tampone)

Per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che non presentano comunque sintomi da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del test antigenico o molecolare.

Positivo asintomatico (uscita isolamento con tampone)

Per i casi che sono sempre stati asintomatici l’isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni qualora un test antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria/farmacia risulti negativo.

Obblighi a fine isolamento (in entrambi i casi)

È obbligatorio, a termine dell’isolamento, l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10° giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.

Contatti stretti (autosorveglianza)

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi è applicato il regime dell’autosorveglianza, durante il quale è obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al 5° giorno (non più 10°) successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare.

Autosorveglianza operatori sanitari

Gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al 5° giorno dall’ultimo contatto con un caso confermato.

Utilizzo della mascherina (fino al 30 aprile 2023)

Dove sono obbligatorie?

È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, utenti e visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese:

  • le strutture di ospitalità e lungodegenza;
  • le residenze sanitarie assistenziali;
  • gli hospice;
  • le strutture riabilitative;
  • le strutture residenziali per anziani (anche non autosufficienti);
  • tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (centri di riabilitazione e di lungodegenza post-acuzie).

Anche nei casi sopraelencati, non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

  • i bambini di età inferiore ai 6 anni;
  • le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;
  • le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.

Dove non è più obbligatorio l'uso della mascherina?

  • Trasporti pubblici: mezzi a breve e lunga percorrenza (bus locali, ncc e linea, tram, metropolitane, treni, navi, traghetti, funivie, voli nazionali e internazionali).
  • Musei e mostre.
  • Cinema, teatri e sport.
  • Palestre e piscine.
  • Alberghi.
  • Scuola.
  • Bar e Ristoranti.
  • Negozi.
  • Supermercati.
  • Negozi.
  • Centri commerciali.
  • Servizi alla persona (centri estetici, parrucchieri ecc.).
  • Parchi divertimento.
  • Convegni, congressi, fiere, sagre.
  • Sale da ballo, discoteche.
  • Corsi di formazione.

Dove rimane fortemente raccomandato l'uso della mascherina?

Nei luoghi di lavoro e uffici al chiuso condivisi da più persone o aperti al pubblico ove non sia possibile il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.

Allegati

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 circolare-ministero-della-salute-31-12-2022pdf - 334,35 kb02/01/2023 14:12:18

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