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Capo VIII - Norme finali e transitorie

Articolo 43 - Deliberazione dello Statuto

  1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
  2. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

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Articolo 44 - Modifiche dello Statuto

  1. Le disposizioni relative all’approvazione si applicano anche alle modifiche statuarie.
  2. Le modifiche allo Statuto possono essere proposte al Consiglio dalla Giunta o da 1/5 dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco cura l’invio a tutti i Consiglieri delle proposte di modifica e dei relativi allegati almeno 30 giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.

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Articolo 45 - Entrata in vigore

  1. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente.
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