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Capo VII - Finanza e controllo di gestione

Articolo 37 - Autonomia finanziaria

  1. L’autonomia finanziaria riconosciuta al Comune si esercita in attuazione di specifiche norme di legge.
  2. Gli Amministratori del Comune acquisiscono ed utilizzano le risorse razionalmente ed efficientemente, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio comunale.
  3. Le attività del Comune sono svolte secondo criteri di produttività, economicità ed efficienza.

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Articolo 38 - Controlloi di gestione

  1. Sulle attività del Comune si esercitano i controlli finanziari ed economici.
  2. Il controllo finanziario ha come fine il riscontro dell’equilibrio finanziario della gestione ed il rispetto dei limiti di spesa previsti dal bilancio.
  3. Il controllo economico ha come fine la valutazione dell’efficienza della spesa ed è strumento di verifica dell’andamento gestionale.
  4. Per i controlli finanziari ed economici la Giunta ed il Consiglio comunale si avvalgono del Revisore del Conto oltre che del Segretario comunale.

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Articolo 39 - Servizio di tesoreria

  1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che provvede:
    1. Alle risorse di tutte le entrate di pertinenza comunale versate dai debitori in base ad ordini d’incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi.
    2. Al pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti dello stanziamento di bilancio e dei fondi di cassa disponibili.
    3. I rapporti tra il Comune ed il Tesoriere sono regolati dal Regolamento di contabilità.
  2. L’incarico di Tesoriere è incompatibile con quello di dipendente. Il Tesoriere non può essere parente o affine entro il secondo grado del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri comunali, del Segretario.

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Articolo 40 - Contabilità

  1. La contabilità ha per oggetto la rilevazione dei costi del personale, dei beni e servizi, degli interessi passivi e delle spese aventi corrispondente entrata con vincolo di destinazione attribuiti ai singoli centri di costo.
  2. La Giunta Comunale determina il piano dei centri di costo ed emana apposite direttive per la raccolta, la elaborazione e la rilevazione dei costi.
  3. Il responsabile del servizio, sotto la direzione del Segretario, effettua la valutazione dei progetti da realizzarsi ed accerta la relativa corrispondenza al programma nonché ai tempi tecnici di realizzazione del singolo progetto rispetto a quelli programmati.

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Articolo 41 - Verifica dell'efficienza ed efficacia

  1. Al fine di consentire valutazioni di efficienza ed efficacia dei servizi svolti e di consentire confronti con realtà omogenee la Giunta determina a consuntivo gli indici di efficienza e di efficacia relativi ai servizi.
  2. In caso di difformità dei dati rilevati rispetto a quelli di realtà omogenee la Giunta è tenuta a comunicare al Consiglio i provvedimenti adottati per il ripristino della conformità.

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Articolo 42 - Revisore del conto

  1. Il Consiglio Comunale provvede a maggioranza dei Consiglieri assegnati, alla nomina del revisore del conto, scelto tra i professionisti iscritti all’albo dei ragionieri o all’ordine dei dottori commercialisti ovvero al ruolo dei revisori ufficiali dei conti.
  2. Il revisore del Conto dura in carica 3 Annied è rieleggibile per una sola volta. Il revisore del Conto propone provvedimenti o misure da adottarsi per conseguire una più elevata efficienza, una maggiore economicità e una migliore produttività della gestione. Al riguardo può essere sentito dal Consiglio Comunale e dalle Commissioni Consiliari permanenti. Partecipa alle sedute della Giunta e del Consiglio secondo le modalità previste dal Regolamento
  3. Il regolamento, per quanto non previsto dalle legge, disciplina l’attività dei revisori dei conti.
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