Comune di Campagnola Cremasca


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Capo V - Ordinamento degli uffici e dei servizipubblici

Articolo 26 - Organizzazione degli uffici e del personale

  1. Compete alla Giunta Comunale
    1. Approvare la dotazione organica del personale in base a criteri di efficienza e razionalizzazione dei costi e con predeterminazione dei carichi di lavoro.
    2. Approvare il regolamento organico del personale che deve disciplinare le modalità di accesso del rapporto di impiego, le cause di cessazione e le garanzie dei dipendenti relative all’esercizio dei diritti fondamentali.
    3. Approvare il regolamento per il funzionamento degli organi e degli uffici per l’esercizio delle funzioni.
  2. Tali atti e tutta l’attività relativa all’organizzazione degli uffici e del personale si uniformano al principio per cui poteri di indirizzo e di verifica dei risultati della gestione alle direttive generali impartite spettano agli organi di governo mentre la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo è attribuita al Segretario Comunale e ai funzionari responsabili.
  3. Per obiettivideterminati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità di cui all’art. 2229 del Codice Civile oppure di altro valore in base all’art. 2222 del Codice Civile.
  4. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati da accordi collettivi nazionali di lavoro, stipulati in base alla vigente normativa.
  5. È istituita la commissione di disciplina, composta dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede, dal segretario comunale e da un dipendente designato dal personale dell’ente, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

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Articolo 27 - Il Segretario comunale

  1. Il Comune ha un Segretario titolare, funzionario statale, iscritto in apposito albo nazionale territorialmente articolato.
  2. La legge dello Stato regola l’intera materia relativa al Segretario comunale.
  3. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, sovrintende e coordina lo svolgimento dell’attività degli uffici,cura l’attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell’istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio curando la redazione dei prescritti verbali.
  4. Il Segretario ha la responsabilità gestionale per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli organi politici dell’Ente e adotta, con le modalità del regolamento per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni, le determinazioni di competenza e che impegnano l’amministrazione verso l’esterno. In particolare:
    1. Determina i criteri generali di organizzazione degli uffici, l’articolazione dell’orario contrattuale di lavoro nonché l’orario di servizio, informandone le organizzazioni Sindacali;
    2. Adotta gli atti di gestione del personale e provvede all’attribuzione dei trattamenti economici accessori secondo quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro.
    3. Coordina le attività dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla legge;
    4. Richiede direttamente pareri agli organi consultivi dell’Amministrazione;
    5. Esercita poteri di spesa per quanto di competenza, nonché poteri di gestione inerenti all’attuazione dei progetti predisposte dagli organi di governo. È data facoltà al Segretario conferire la competenza per particolari determinazioni ai dipendenti apicali che ricoprono posti in pianta organica il cui accesso dall’esterno è previsto in possesso del diploma di laurea.
  5. Spettano inoltre al Segretario la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità sulle procedure d’appalto e di concorso e con le modalità stabilite dal Regolamento, la stipulazione dei contratti.
  6. Qualora il Segretario risulti parte contraente nella stipula di un contratto il medesimo deve essere rogato da un notaio designato dall’Amministrazione.
  7. Il Segretario è direttamente responsabile, in relazione degli obiettivi dell’Ente, della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione.

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Articolo 28 - Pareri

  1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, all’addetto all’Ufficio interessato nonché al responsabile della Ragioneria.
  2. In caso in cui l’Ente non abbia funzionari responsabili cat. D dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell’Ente, in relazione alle sue competenze.

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Articolo 29 - I servizi pubblici locale

  1. Per il conseguimento dei propri fini, il Comune si avvale delle proprie strutture e di soggetti privati e pubblici,
  2. Il comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:
    1. in economia
    2. in concessione a terzi
    3. a mezzo di azienda speciale
    4. a mezzo di istituzione
    5. a mezzo di società per azione a prevalente capitale pubblico sociale.

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Articolo 30 - Le convenzioni

  1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare con altri Comuni oppure con la Provincia, apposita convenzione.
  2. La convenzione deve stabilire i fini, la durata, la forma di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
  3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un’opera lo Stato o la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria, previa statuizione di un disciplinare tipo.

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Articolo 31 - I consorzi

  1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire un Consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto compatibili. Al Consorzio possono partecipare altri Enti pubblici,ivi comprese le comunità montane,quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
  2. A tal fine il Consiglio approva, la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, una convenzione ai sensi dell’art. 32, unitamente allo Statuto del Consorzio.
  3. Analoga deliberazione sarà adottata dagli altri Comuni aderenti al Consorzio.
  4. In particolare la Convenzione deve prevedere la trasmissione, agli Enti aderenti, degli atti fondamentali del Consorzio.
  5. L’Assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli Enti associati nella persona del Sindaco o di un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione dello Statuto.
  6. L’Assemblea elegge il Consiglio di Amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo Statuto.
  7. Tra gli stessi Comuni e Province non può essere costituito più di un Consorzio.
  8. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di Consorzi obbligatori per l’esercizio di determinate funzioniservizi; la stessa legge ne demanda l’attuazione alle leggi regionali.

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Articolo 32 - Istituzioni

  1. L’Istituzione è l’organismo strumentale del Comune per l’esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
  2. Organi dell’Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
  3. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione, in numero di quattro,sono eletti a scrutinio segreto dal Consiglio Comunale; per i componenti del Consiglio di Amministrazione il voto è limitato ad una preferenza.
  4. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, ha potere di revoca degli Amministratori.
  5. Le incompatibilità, le modalità di funzionamento degli organi, le finalità e gli indirizzi della Istituzione nonché gli atti da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale, sono stabiliti dal Regolamento istitutivo dell’Istituzione stessa.
  6. L’Istituzione informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l’obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti all’Istituzione è esteso il controllo del Revisore del Conto del Comune.

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Articolo 33 - Accordi di programma

  1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di Comuni, Province e Regioni, può essere definito un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il funzionamento ed ogni altro connesso adempimento.
  2. L’iniziativa è assunta dal soggetto pubblico che ha interesse primario o prevalente sull’opera o sull’intervento.
  3. L’accordo può prevedere altresì provvedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
  4. Per verificare la possibilità di definire l’accordo di programma, il Presidente della Regione o della Provincia o il Sindaco convoca una conferenza tra rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.
  5. L’accordo, consiste nel consenso unanime delle Amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Presidente della Regione o del Presidente della Provincia o del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. L’accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, produce gli effetti dell’intesa di cui all’art. 81del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sai l’assenso del Comune interessato.
  6. Ove l’accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
  7. La vigilanza sull’esecuzione dell’accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia o dal Sindaco e composto da rappresentanti degli Enti locali interessati, nonché dal Commissario del Governo nella Regione o dal Prefetto nella Provincia interessata se all’accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.
  8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relative ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza delle Regioni, delle Province o dei Comuni.

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Articolo 34 - Unione dei Comuni

  1. In previsione di una fusione con uno o più Comuni vicini, appartenenti alla stessa Provincia, ciascuno con popolazione non superiore a 5000 abitanti, può essere costituita una Unione di Comuni per l’esercizio di una pluralità di funzioni e servizi.
  2. Può anche far parte dell’Unione un solo Comune con popolazione fra i 5000 e i 10000 abitanti.
  3. L’atto costitutivo ed il Regolamento dell’Unione sono approvati con unica deliberazione dei singoli Consigli comunali, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
  4. Sono organi dell’Unione il Consiglio, la Giunta ed il Presidente, che sono eletti secondo le norme di legge relative ai Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell’Unione. Il Regolamento può prevedere che il Consiglio sia espressione dei Comuni partecipanti alla Unione e ne disciplina le forme.
  5. Il Regolamento dell’Unione contiene l’indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze dell’Unione ed ai rapporti finanziari con i Comuni.
  6. All’Unione dei Comuni competono le tasse, le tariffe ed i contributi sui servizi della stessa gestione.
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